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Attestazione del pagamento del contributo di costruzione o monetizzazione (versamento in unica soluzione)

In caso di permesso di costruire, se l'intervento è soggetto a regime oneroso e il committente vuol procedere al versamento del contributo di costruzione in unica soluzione potrà presentare attestazione del pagamento del contributo di costruzione secondo le modalità previste dal Regolamento edilizio.

In caso di segnalazione certificata di inizio attività, se l'intervento è soggetto a regime oneroso e il committente vuol procedere al versamento del contributo di costruzione in unica soluzione occorre allegare attestazione del pagamento del contributo di costruzione.

In caso di segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, se l'intervento è soggetto a regime oneroso e il committente vuol procedere al versamento del contributo di costruzione in unica soluzione è possibile allegare attestazione del pagamento del contributo di costruzione. Alternativamente, potrà presentare attestazione del pagamento del contributo di costruzione entro 30 giorni.

In caso di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se l'intervento è soggetto a regime oneroso occorre allegare attestazione del pagamento del contributo di costruzione.

Per gli altri procedimenti che prevedono il versamento degli oneri d'urbanizzazione occorre allegare attestazione del pagamento del contributo di costruzione.

In Comune di Montemurlo …

Il costo di monetizzazione degli standard viene aggiornato ogni anno contestualmente agli oneri concessori ed è riportato nel modello "Generalità -elenco 8"

  1. Solo nelle zone territoriali classificate di saturazione, equivalenti alle aree A, B e D del D.M. 1444/68, in caso di intervento diretto o di sostituzione edilizia, nell’accertata impossibilità di raggiungere la superficie richiesta, è ammessa la monetizzazione, anche parziale, degli standard relativi all’intervento.
  2. Si ha impossibilità di realizzazione degli standard quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:
  • La conformazione dell'area di intervento non consente il reperimento, in tutto o in parte, della necessaria dotazione di standard
  • La realizzazione degli standard comporti l’eliminazione o la modifica di arredi storici
  • La realizzazione degli standard renda impossibile la continuità del marciapiede esistente
  • La realizzazione degli standard ostruisca passi carrai esistenti
  • La realizzazione degli standard ostacoli la permanenza o la previsione di opere e/o servizi pubblici
  • La realizzazione degli standard comporti pericolo al transito
  • In ogni altra ipotesi per la quale, con deliberazione motivata sulla base degli obiettivi e delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici la Giunta Comunale ritenga sussistano le condizioni per utilizzare la monetizzazione per la realizzazione del sistema comunale degli spazi pubblici.
  1. I parametri economici della monetizzazione, in luogo della cessione delle aree e della realizzazione delle opere di urbanizzazione relative a parcheggi e verde elementare sono per l’anno 2017 i seguenti:

    PP 228,95 euro/mq

    VP 206,05 euro/mq

    Tali importi saranno adeguati annualmente tramite determina dirigenziale secondo quanto previsto per gli oneri di urbanizzazione.

  2. La monetizzazione degli oneri suddetti sarà accordata a seguito di esplicita richiesta da parte dell'intestatario del titolo abilitativo all’ufficio comunale competente, contemporaneamente alla presentazione del titolo edilizio e con allegata idonea documentazione dimostrativa delle condizioni di cui al comma 2. 
  3. Gli importi derivanti dal conteggio di cui al comma 3 debbono essere corrisposti prima del ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA, in aggiunta agli oneri dovuti per contributo di urbanizzazione e del costo di costruzione. La corresponsione di tale importo non dà diritto ad alcuno scomputo sul pagamento degli oneri derivanti dal contributo di urbanizzazione e dal costo di costruzione. L'intestatario del titolo abilitativo può chiedere la rateizzazione alle medesime condizioni vigenti per il versamento della quota di contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione e per corrispondenti importi. 
  4. In caso di intervento di sostituzione edilizia, può essere consentita la monetizzazione, anche parziale, della cessione gratuita delle aree dovute per gli standard relativi all’intervento, qualora:
  • Non fosse possibile realizzare per intero gli standard collegati all’intervento;
  • La loro realizzazione non fosse compatibile con gli obiettivi e le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici
  • La loro dimensione fosse tale da non consentirne un utilizzo efficace e rispondente allo scopo.
  1. In caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o per i quali sia necessaria l’approvazione di un piano attuativo, può essere richiesta la sostituzione dell’obbligo di realizzazione di quanto necessario per gli standard attraverso la cessione gratuita, o con il pagamento dell’acquisizione, di altre aree che ricadano ad una distanza pedonale di 700 metri lineari dalla zona d’intervento, di superficie equivalente e necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione previste dal sistema degli spazi pubblici contenuto negli strumenti urbanistici. Qualora i tempi di realizzazione di queste opere pubbliche sostitutive dell’obbligo di cessione non fossero compatibili con quelli dell’intervento privato, la cessione gratuita delle aree può essere sostituita con la monetizzazione prevista di cui al precedente punto 3. La sostituzione delle aree da cedere o la loro monetizzazione sono decise dalla Giunta Comunale, con deliberazione adeguatamente motivata sulla base degli obiettivi e delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. Lo standard relativo ai parcheggi necessari per gli insediamenti commerciali non può essere monetizzato.