Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale dall’interessato, da un suo familiare o, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza all’interno della stessa di un’elevata conflittualità, dal Servizio Sociale Professionale, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutelare del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In Comune di Montemurlo …
Pe ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica, consulta il sito del Tribunale ordinario di Prato.