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Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi o privi di rilevanza edilizia

Descrizione

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi o privi di rilevanza edilizia

Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1). Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono essere comunque svolti nel rispetto:

  • delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
  • delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
  • delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Sono interventi edilizi liberi: 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 7-bis)
  • gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
  • i mutamenti della destinazione d'uso nella stessa categoria funzionale non soggetti a CILA
  • l'installazione delle vetrate panoramiche (VE.PA.) amovibili e trasparenti
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
  • le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo
  • l'installazione anche in via continuativa di tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, all’interno di strutture previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico
  • l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • i manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria realizzati nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso a condizione che non comportino una alterazione permanente dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione, siano ancorati al suolo senza opere di fondazione, non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, anche se saltuario o temporaneo (Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-bis). I manufatti devono essere rimossi in assenza della autorizzazione
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
  • installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ (Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128, art. 17 e Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 8).

Anche le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 137).

Sono considerate opere, interventi e manufatti non rilevanti ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi:

  • elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali
  • installazioni temporanee o stagionali
  • installazioni impiantistiche di modeste dimensioni
  • elementi segnaletici e pubblicitari
  • ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia.
In Comune di Montemurlo …

Il Regolamento Edilizio del Comune di Montemurlo detta ulteriori specifiche e limitazioni per gli interventi  privi di rilevanza urbanistico-edilizia ed in particolare: 

  • i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. Tali manufatti, completamente aperti su tutti i lati, dovranno avere struttura astiforme di tipo leggero (legno o metallo), sulla quale potranno essere istallate solo coperture mobili come cannicciati o teli, eventualmente schermati da piante rampicanti. Potranno avere un’altezza non superiore a 3 ml. e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza, con una dimensione massima di 30 mq e sino al raggiungimento massimo del 50% del resede scoperto; 
  • tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Potranno avere un’altezza non superiore a 3 ml. e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza, con una dimensione massima di 30 mq e sino al raggiungimento massimo del 50% del resede scoperto; 
  • gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto. Potranno avere un’altezza non superiore a 3 ml. e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza, con una dimensione massima di 30 mq e sino al raggiungimento massimo del 50% del resede scoperto; ; 
  • i piccoli manufatti aventi altezza uguale o inferiore a ml. 2,00, e superficie non superiore a 2,00 mq. con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;
  • le recinzioni realizzate in rete e sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo, fatto salvo quanto previsto agli articoli 200 e 200 bis del regolamento edilizio; 
  • le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
  • posa in opera e/o sostituzione di tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici ancorate alle pareti perimetrali con supporti metallici, non stabilmente infisse al suolo, non chiuse lateralmente e non aggettanti su suolo pubblico; 
  • le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro e superficie massima di mq. 50.

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